STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ARCHIVI DELL’UDI – UNIONE DONNE IN ITALIA – ISTITUTO CULTURALE DI STUDI E RICERCA

FONDATA IL 19 MAGGIO 2001

ART. 1) L’associazione nazionale culturale denominata “Associazione Nazionale degli Archivi dell’UDI – Unione Donne in Italia – Istituto Culturale di Studi e Ricerca”, nata il 19 maggio 2001 con la denominazione “Associazione Nazionale degli archivi dell’Unione donne italiane (UDI) Istituto Culturale di Studi e Ricerca”e scaturente dall’esperienza ed attività svolte fin dal 1982 dal gruppo archivio centrale e dai gruppi archivio locali dell’Udi, ha la propria sede in Via dell’Arco di Parma, 15 – 00186 Roma, ed ha durata a tempo indeterminato.

FINALITA’ E SCOPI

ART. 2) L’associazione non ha scopo di lucro e aderisce ai principi della dichiarazione di intenti dello Statuto dell’UDI nazionale.

ART. 3) Considerato che l’archivio centrale dell’Udi in data 25/03/1987, è stato dichiarato dalla Soprintendenza Archivistica per il Lazio “di notevole interesse storico” in quanto “costituisce una fonte preziosa per la storia politica e sociale del paese…” e tenuto conto che anche altri archivi locali hanno ottenuto lo stesso riconoscimento si propongono le seguenti finalità:

a)   valorizzare la storia, la cultura e la politica delle donne acquisendo, valorizzando, tutelando e rendendo visibili e leggibili analisi, pubblicazioni e quant’altro sia testimonianza del patrimonio della storia politica delle donne da tramandare alle future generazioni;

b)    gestire, valorizzare, conservare, catalogare, digitalizzare, collegare in rete e rendere visibile e fruibile su web il patrimonio delle unità archivistiche dell’Udi  per agevolarne al massimo la consultazione;

c)     valorizzare i percorsi culturali e politici delle donne in Italia e nel mondo promuovendo corsi di formazione, ricerche, organizzando convegni, seminari, mostre, dibattiti e quant’altro accumuli valore e utilità alla cultura di genere;

d)    predisporre nuove acquisizioni sia in riferimento all’attività dell’UDI sia in riferimento ad Archivi privati e non di donne, raccogliendo documenti vari e testimonianze varie, scritte, orali, video, ecc;

e)     agevolare la consultazione diretta e virtuale da parte di ricercatrici/ori, studiose/i e studenti.

Per realizzare tali finalità l’Associazione, intende sperimentare anche nuove forme di rapporto con le istituzioni pubbliche nazionali, regionali, locali e con ogni altro istituto di ricerca e documentazione.

Potrà avvalersi del supporto di professioniste, enti ed organismi specializzati, università, fondazioni, società, istituti di ricerca, ecc, anche mediante appositi accordi e convenzioni.

ASSOCIATE INDIVIDUALI – ASSOCIATE COLLETTIVE

ART. 4) Il numero delle socie è illimitato. Possono aderire all’Associazione tutte le donne che condividono scopi e finalità, siano esse associate individuali che associate collettive. Chi intende associarsi deve presentare domanda al consiglio direttivo che delibera sull’ammissione in base all’art. 9 del presente statuto: le socie hanno il diritto e si assumono l’impegno di partecipare attivamente, a titolo volontario, alla programmazione e alla realizzazione delle attività e delle iniziative indette, e di frequentare la sede sociale.

a)     ASSOCIATE INDIVIDUALI – ISCRIZIONI – DIRITTI ED OBBLIGHI L’Associazione è composta dalle associate individuali promotrici nonché da donne che vogliano iscriversi ad essa, che ne condividano scopi e finalità. L’associata individuale ha diritto di partecipare alle attività promosse dall’Associazione per il conseguimento degli scopi sociali, fa parte dell’Assemblea ed in essa esprime il proprio voto in relazione alle questioni sottoposte all’Assemblea ed alle decisioni ad essa deputate. L’associata individuale è tenuta all’osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti dell’Associazione e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali. La qualità di associata all’Associazione si acquisisce con il pagamento della quota associativa annuale.

b)    ASSOCIATE COLLETTIVE – ISCRIZIONE – DIRITTI ED OBBLIGHI Possono aderire all’associazione soggetti collettivi quali associazioni, centri, gruppi ed enti femminili che abbiano finalità ed oggetto compatibili con quelli dell’Associazione e ne condividano gli scopi. I soggetti collettivi aderenti all’Associazione  mantengono la loro autonomia statutaria, giuridica, finanziaria, patrimoniale ed amministrativa. Valgono per l’iscrizione le norme per le singole del precedente comma. L’iscrizione all’Associazione avviene su domanda presentata al Consiglio Direttivo dalla persona che, secondo le norme statutarie proprie del soggetto collettivo, ne ha la legale rappresentanza e con il pagamento della quota associativa annuale nella misura fissata dall’Assemblea. L’associata collettiva, in persona della legale rappresentante o di sua delegata, ha diritto di partecipare alle attività promosse dall’Associazione per il conseguimento degli scopi sociali, fa parte dell’Assemblea ed in essa esprime il proprio voto in relazione alle questioni sottoposte all’Assemblea ed alle decisioni ad essa deputate. L’associata collettiva è tenuta all’osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti dell’Associazione e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

ART. 5) La qualità di associata, individuale e collettiva, si perde per:

–       recesso;

–       mancato pagamento della quota associativa;

–       esclusione, deliberata dall’assemblea, qualora sia constatato: un comportamento contrastante con le finalità ed i principi dell’associazione; l’inosservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi direttivi;

–       morte della socia individuale o scioglimento della struttura della socia collettiva.

ART. 6) RECESSO – La qualità di associata, individuale e/o collettiva, non è trasmissibile. L’associata, individuale e/o collettiva, può sempre recedere dall’associazione dandone comunicazione scritta alla Presidente almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso. Il recesso avrà validità dall’inizio dell’anno sociale successivo a quello nel corso del quale è stato comunicato.

Le associate, individuali e collettive, che abbiano receduto o siano state escluse ovvero che, in ogni caso, abbiano cessato di appartenere all’associazione: – sono tenute a versare le quote annuali di iscrizione ed i contributi deliberati dall’Assemblea dovuti per l’anno sociale in corso al momento della comunicazione del recesso ovvero dell’adozione della delibera di esclusione; – non possono richiedere in restituzione le quote associative ed i contributi già versati; – non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

ART. 7)SOSTENITRICI E SOSTENITORI – Sono tutti coloro che pur non facendo parte dell’Associazione versano ad essa un contributo, perché ne condividono gli scopi e le finalità.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 8) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE: L’ASSEMBLEA –  L’assemblea dell’associazione delibera su tutte le materie ad essa attribuite dal codice civile e dal presente statuto. L’assemblea esamina i problemi di ordine generale e fissa le direttive per l’attività dell’Associazione. Nomina ogni due anni fra le socie le componenti del Consiglio Direttivo. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro il 28 febbraio di ogni anno, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, su convocazione scritta dalla Presidente del Consiglio Direttivo, da far pervenire alle associate almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione in prima convocazione e portante l’indicazione della data eventuale di seconda convocazione.

Ogni due anni, l’Assemblea sociale come sopra convocata per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dovrà deliberare anche il rinnovo delle cariche sociali (determinazione del numero delle componenti il Consiglio Direttivo e loro nomina).

L’assemblea si riunisce inoltre ogni volta che la Presidente del Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta almeno un decimo delle associate, sempre con convocazione scritta secondo le modalità previste nel presente articolo. Tra la data di prima convocazione e quella di seconda convocazione deve decorrere almeno un giorno.

In prima convocazione, l’assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno la metà delle associate, e le deliberazioni sono pienamente valide se assunte a maggioranza di voti delle presenti. In seconda convocazione, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle intervenute, e le deliberazioni sono valide se assunte a maggioranza di voti delle presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le componenti del Consiglio Direttivo –amministratrici- non hanno voto.

L’assemblea delle socie fissa ogni anno l’ammontare delle quote sociali di iscrizione, dei contributi associativi richieste alle socie per il sovvenzionamento di progetti e o di attività deliberati dall’assemblea.

L’assemblea delle socie assume deliberazioni in relazione ai progetti ed al loro finanziamento.

Per la modifica dello statuto e dei regolamenti, è necessaria la presenza dei tre quarti delle associate e il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.

Ogni associata, individuale o collettiva, ha diritto ad un solo voto.

E’ consentito il conferimento di delega di voto ad altra associata, la quale può rappresentare soltanto una delegante.

ART. 9) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE: IL CONSIGLIO DIRETTIVO – Il Consiglio Direttivo ha il compito di proposizione, gestione e attuazione  delle delibere dell’Assemblea. Delibera sull’ammissione delle associate individuali e collettive. Esso è composto da un numero non inferiore a cinque e non superiore a nove componenti – su autoproposizione- e viene nominato ogni due anni dall’Assemblea . Per il primo periodo di vita dell’Associazione, il Consiglio Direttivo è composto da nove componenti – su autoproposizione-  nominate dalle socie fondatrici nell’atto costitutivo, e resta in carica dalla data di costituzione dell’Associazione fino al 31.12.2002 o comunque fino alla data dell’Assemblea sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo anno 2002, preventivo anno 2003 e per il rinnovo delle cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo, designa tra le proprie componenti la Presidente, la Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo nomina la Tesoriera e la Segretaria, anche scegliendo al di fuori delle proprie componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all’anno, per la predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo e l’elaborazione delle proposte di attività da sottoporre all’Assemblea annuale delle associate, nonchè ogni volta che venga convocato dalla Presidente ovvero quando ne facciano richiesta almeno due terzi delle proprie componenti.

Ha l’obbligo della tenuta dei libri sociali, nonché di ogni altro adempimento anche fiscale, e lavora per il raggiungimento degli scopi statutari.

Qualora nel corso del biennio di durata della carica si dovessero verificare dimissioni di due componenti il Consiglio Direttivo, questo continuerà ad operare validamente nel numero ridotto di cinque o tre componenti fino alla scadenza del mandato ed alla prima assemblea sociale utile per il rinnovo delle cariche sociali, purché tra le componenti stesse siano presenti la Presidente e la Vice Presidente.

Se dimissionarie sono la Vice presidente, la Tesoriera o la Segretaria, il Consiglio Direttivo provvederà alla designazione di altre in loro sostituzione.

Qualora a seguito di dimissioni di un certo numero maggiore di Consigliere, il Consiglio Direttivo dovesse ridursi a quattro/due componenti, la Presidente provvederà a convocare immediatamente l’Assemblea sociale straordinaria per la nomina di altro Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni della Presidente, tutto il Consiglio Direttivo deve intendersi dimissionario e pertanto si procederà alla convocazione dell’Assemblea sociale per la nomina di altro Consiglio Direttivo.

ART. 10)ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE: LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO – La Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente e legale rappresentante dell’Associazione, ad ogni effetto di legge; è nominata ogni due anni dal Consiglio tra le proprie componenti.

La Presidente sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo di cui coordina i lavori provvedendo alla sua convocazione. La Presidente convoca l’Assemblea delle associate almeno una volta all’anno, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità ovvero ne sia richiesta da almeno un decimo delle associate.

In caso di impedimento, la Presidente è sostituita dalla Vice-Presidente.

La Presidente può anche delegare, con atto scritto, la Vice Presidente, od altra componente del Consiglio Direttivo, a compiere in sua vece determinate attività ovvero a rappresentare l’Associazione ad ogni effetto di legge.

ART. 11)ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE: LA TESORIERA E LA SEGRETARIA – La gestione dei fondi dell’Associazione è affidata ad una Tesoriera, nominata dal Consiglio Direttivo, che li amministrerà ed utilizzerà per il raggiungimento degli scopi associativi sulla base degli indirizzi del Consiglio Direttivo e sulla base delle scelte finanziarie e di bilancio dell’Assemblea.

La Tesoriera ha il compito di tenere i libri contabili e di predisporre annualmente i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea.

La Segretaria ha il compito di verbalizzare tutte le decisioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; di svolgere il ruolo di comunicazione tra gli organi dell’Associazione e le socie; di tenere il protocollo corrente e di coordinare la comunicazione tra l’Associazione e gli Enti, associazioni, centri, gruppi, donne, ecc.

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE – ESERCIZI SOCIALI

ART. 12)RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO – Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi dell’Associazione e per le sue spese di funzionamento sono costituite:

a)     dalle quote annue di iscrizione stabilite dal Consiglio Direttivo, il quale può determinare somme diverse per le associate individuali e per le associate collettive;

b)    dai contributi sociali annui stabiliti dal Consiglio Direttivo, in riferimento ad esigenze di bilancio e di attuazione di progetti;

c)     da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni ed iniziative);

d)    da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, sovvenzioni e lasciti che socie e sostenitori non soci, enti pubblici o privati, diano a titolo di liberalità a sostegno e per il raggiungimento dei fini dell’Associazione.

Nel corso della vita dell’Associazione le singole associate e le associate collettive non possono chiedere la divisione delle risorse e del patrimonio comuni.

ART. 13)ESERCIZI SOCIALI – L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio consuntivo che dovrà essere presentato, insieme al bilancio preventivo, all’Assemblea per l’approvazione entro il 28 febbraio dell’anno seguente.

Per il primo periodo di vita dell’associazione, l’anno sociale va dalla data di costituzione al 31.12.2001.

NORME FINALI

ART. 14) MODIFICHE STATUTARIE- Qualsiasi modifica al presente statuto deve essere approvata dall’Assemblea straordinaria, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno i due terzi delle socie partecipanti aventi diritti di voto.

ART. 15) SCIOGLIMENTO – Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria, appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno i due terzi delle socie partecipanti all’Assemblea.

In caso di scioglimento il patrimonio ed i beni dell’Associazione saranno devoluti all’Udi Nazionale.

I patrimoni archivistici sono di proprietà dei soggetti convenzionati in quanto l’Associazione gestisce progetti di conservazione, salvaguardia, riordino, catalogazione, promozione, studio, valorizzazione, messa in rete del patrimonio archivistico senza assumerne la proprietà.

In caso di scioglimento di un gruppo Archivio Udi o di dimissioni di responsabilità da parte di chi, anche singolarmente, gestisce un archivio locale dell’Udi, il patrimonio archivistico rimane possibilmente ubicato nel territorio di appartenenza e l’Associazione Nazionale ne diventa titolare.

ART. 16)RINVIO – Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi in materia di associazionismo.